IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  allegato  1,
n. 80; 
  Vista la  legge  4  novembre  1951,  n.  1316,  ed  in  particolare
l'articolo 4 e l'articolo 6, come modificato dall'articolo  55  della
legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
  Visto l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  155,  recante
attuazione della direttiva 93/43/CEE del 14 giugno 1993; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  156,  recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE del 29 ottobre 1993; 
  Visto l'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 agosto 1997; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 ottobre 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con  i  Ministri  della  sanita',  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e delle politiche agricole; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                 Ambito di applicazione e definizioni 
  1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti  di  controllo
finalizzati al rilascio delle licenze  per  la  fabbricazione  ed  il
deposito  in  magazzini  delle  margarine  e  dei  grassi  idrogenati
alimentari, come definiti dall'articolo  6  della  legge  4  novembre
1951, n. 1316, modificato dall'articolo 55 della  legge  19  febbraio
1992, n. 142, e la tenuta di taluni documenti. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intende: 
   a) per "camera di commercio", la camera di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura; 
   b) per "A.S.L.", l'azienda unita' sanitaria locale; 
   c) per "impianti", i macchinari, le  apparecchiature,  i  congegni
utilizzati,  asserviti  o  finalizzati   alla   produzione   o   alla
conservazione dei prodotti, fino allo stato di prodotto finito pronto
per la vendita; 
   d) per "installazione", i locali di uno stabilimento o deposito, i
luoghi di lavoro e gli impianti per lo svolgimento dell'attivita'  di
produzione o conservazione in deposito. 
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note al preambolo:
             - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello  Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
          messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore  di
          legge  e i regolamenti.
            Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita  e  riceve  i    rappresentanti    diplomatici,
          ratifica    i  trattati    internazionali,   previa, quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha il comando delle Forze  armate, presiede il  Consiglio
          supremo  di difesa  costituito secondo  la  legge, dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            - Si riporta il testo dell'art. 20 e allegato 1,  n.  80,
          della  legge  n.    59/1997 (Delega   al Governo   per   il
          conferimento  di funzioni  e compiti alle  regioni ed  enti
          locali per  la riforma   della pubblica  amministrazione  e
          per la semplificazione amministrativa):
            "Art.    20. -  1. Il  Governo,  entro il  31 gennaio  di
          ogni  anno, presenta al Parlamento un disegno  di legge per
          la delegificazione di  norme    concernenti    procedimenti
          amministrativi,     anche     coinvolgenti  amministrazioni
          centrali, locali o    autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti  oggetto  della  disciplina,    salvo   quanto
          previsto  alla    lettera  a)  del  comma 5. In allegato al
          disegno  di legge e' presentata una relazione sullo   stato
          di   attuazione   della   semplificazione dei  procedimenti
          amministrativi.
            2.  Con lo  stesso disegno  di  legge cui  al comma    1,
          il   Governo individua i  procedimenti relativi a  funzioni
          e servizi che,  per le loro  caratteristiche  e  per     la
          loro    pertinenza    alle    comunita'  territoriali, sono
          attribuiti  alla  potesta'  normativa delle regioni e degli
          enti locali, e indica i principi che restano  regolati  con
          legge  della Repubblica ai sensi degli  articoli 117, primo
          e secondo comma, e 128 della Costituzione.
            3.   I regolamenti   sono  emanati    con  decreto    del
          Presidente    della Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su proposta  del Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri   - Dipartimento  della    funzione
          pubblica,    di    concerto con   il Ministro   competente,
          previa   acquisizione  del    parere    delle    competenti
          commissioni  parlamentari  e del  Consiglio di Stato. A tal
          fine    la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove
          necessario,  promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro
          competente, riunioni tra  le  amministrazioni  interessate.
          Decorsi  trenta  giorni    dalla richiesta di parere   alle
          commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
            4.   I     regolamenti    entrano    in    vigore      il
          sessantesimo    giorno successivo  alla   data  della  loro
          pubblicazione   nella  Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana.  Con effetto dalla  stessa data sono abrogate  le
          norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
            5.  I  regolamenti  si  conformano  ai seguenti criteri e
          principi:
            a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e  di
          quelli  che  agli  stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in modo da  ridurre  il    numero  delle  fasi
          procedimentali    e  delle  amministrazioni  intervenienti,
          anche   riordinando    le   competenze     degli    uffici,
          accorpando  le  funzioni per settori omogenei,  sopprimendo
          gli organi che   risultino    superflui    e    costituendo
          centri   interservizi   dove raggruppare competenze diverse
          ma confluenti in una unica procedura;
            b)   riduzione dei   termini per   la  conclusione    dei
          procedimenti    e  uniformazione dei tempi di   conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
            c) regolazione uniforme   dei procedimenti  dello  stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
            d)     riduzione   del     numero    di      procedimenti
          amministrativi   e accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono    alla   medesima attivita', anche riunendo in
          una  unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda     ad
          esigenze      di     semplificazione   e     conoscibilita'
          normativa,  disposizioni  provenienti  da  fonti  di  rango
          diverso,  ovvero  che   pretendono particolari   procedure,
          fermo  restando l'obbligo  di porre in essere le  procedure
          stesse;
            e)    semplificazione   e accelerazione  delle  procedure
          di spesa   e contabili,   anche   mediante   adozione    ed
          estensione    alle    fasi   di integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di disposizioni  analoghe a quelle   di    cui
          all'art.    51,   comma   2,   del decreto   legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
            f)    trasferimento    ad   organi   monocratici   o   ai
          dirigenti amministrativi di funzioni  anche    decisionali,
          che  non  richiedano,  in ragione della  loro specificita',
          l'esercizio in   forma  collegiale,  e  sostituzione  degli
          organi   collegiali  con    conferenze  di  servizi  o  con
          interventi,  nei relativi   procedimenti,   dei    soggetti
          portatori  di interessi diffusi;
            g)   individuazione   delle   responsabilita'   e   delle
          procedure  di verifica e controllo.
            6.   I    servizi  di    controllo    interno    compiono
          accertamenti    sugli effetti     prodotti   dalle    norme
          contenute    nei   regolamenti    di semplificazione  e  di
          accelerazione    dei  procedimenti amministrativi e possono
          formulare  osservazioni  e    proporre   suggerimenti   per
          la modifica  delle  norme  stesse  e per  il  miglioramento
          dell'azione amministrativa.
            7.  Le  regioni a statuto   ordinario regolano le materie
          disciplinate dai  commi da  1   a   6 nel   rispetto    dei
          principi desumibili  dalle disposizioni in  essi contenute,
          che   costituiscono    principi  generali  dell'ordinamento
          giuridico. Tali   disposizioni operano    direttamente  nei
          riguardi  delle  regioni  fino    a quando esse non avranno
          legiferato in  materia. Entro   un anno   dalla  data    di
          entrata    in  vigore    della presente legge, le regioni a
          statuto  speciale  e  le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano  provvedono  ad adeguare   i rispettivi ordinamenti
          alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
            8. In sede di prima attuazione   della presente  legge  e
          nel  rispetto  dei principi, criteri e modalita'  di cui al
          presente articolo, quali norme  generali regolatrici,  sono
          emanati  appositi regolamenti  ai sensi e per  gli  effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per disciplinare i procedimenti di  cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
            a)  sviluppo  e programmazione del sistema universitario,
          di cui alla legge  7 agosto  1990, n.  245, e    successive
          modificazioni,    nonche' valutazione del medesimo sistema,
          di cui alla legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e  successive
          modificazioni;
            b)  composizione   e funzioni degli organismi  collegiali
          nazionali e locali di  rappresentanza e  coordinamento  del
          sistema  universitario, prevedendo   altresi' l'istituzione
          di un   Consiglio nazionale   degli  studenti,  eletto  dai
          medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
            c)  interventi  per  il  diritto allo studio e contributi
          universitari.  Le  norme   sono  finalizzate   a  garantire
          l'accesso   agli  studi universitari agli studenti capaci e
          meritevi privi di mezzi a ridurre  il  tasso  di  abbandono
          degli      studi,   a   determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare   complessivo     della   contribuzione    a
          carico    degli  studenti  in    rapporto  al finanziamento
          ordinario dello Stato  per le universita',  graduando    la
          contribuzione     stessa,  secondo    criteri  di  equita',
          solidarieta'    e  progressivita'  in   relazione      alle
          condizioni  economiche   del  nucleo familiare,  nonche'  a
          definire  parametri    e  metodologie  adeguati    per   la
          valutazione  delle    effettive  condizioni  economiche dei
          predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
          soggette  a  revisione    biennale  sentite  le  competenti
          commissioni parlamentari;
            d)  procedure per il conseguimento  del titolo di dottore
          di ricerca di cui  all'art. 73  del decreto del  Presidente
          della  Repubblica 11 luglio 1980,  n. 382, e   procedimento
          di  approvazione  degli   atti dei concorsi per ricercatore
          in deroga all'art. 5, comma   9, della  legge  24  dicembre
          1993, n. 537;
            e)    procedure   per l'accettazione   da   parte   delle
          universita'     di  eredita',     donazioni  e      legati,
          prescindendo      da   ogni     autorizzazione  preventiva,
          ministeriale o prefettizia.
            9. I  regolamenti di  cui al  comma 8,  lettere a),  b) e
          c),  sono  emanati  previo     parere   delle   commissioni
          parlamentari  competenti per materia.
            10.  In  attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al comma 8, lettera c),  il decreto   del Presidente    del
          Consiglio  dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
          dicembre  1991,  n. 390, e' emanato anche nelle more  della
          costituzione della Consulta  nazionale per il diritto  agli
          studi  universitari di   cui all'art.   6 della    medesima
          legge.
            11.  Con  il  disegno    di legge di cui al comma   1, il
          Governo propone annualmente   al   Parlamento   le    norme
          di     delega    ovvero    di delegificazione    necessarie
          alla    compilazione    di   testi    unici  legislativi  o
          regolamentari,  con  particolare  riferimento  alle materie
          interessate dalla attuazione    della  presente  legge.  In
          sede  di prima attuazione della presente  legge, il Governo
          e'  delegato ad emanare, entro il   termine di    sei  mesi
          decorrenti  dalla   data di  entrata in vigore  dei decreti
          legislativi   di    cui  all'art.    4,    norme  per    la
          delegificazione  delle  materie di cui all'art. 4, comma 4,
          lettera c), non coperte da    riserva  assoluta  di  legge,
          nonche'  testi unici delle leggi che disciplinano i settori
          di    cui  al  medesimo  art. 4, comma 4, lettera c), anche
          attraverso    le  necessarie  modifiche,   integrazioni   o
          abrogazioni  di  norme,  secondo i   criteri previsti dagli
          articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
                                                          "Allegato 1
                                     (previsto dall'art. 20, comma 8)
             (Omissis).
            80. Procedimenti di  controllo  su  grassi  idrogenati  e
          margarina:
              legge 23 dicembre 1956, n. 1526;
              legge 16 giugno 1960, n. 623.
             (Omissis) ".
            -  Si riportano  i testi dell'art. 4 e dell'art.  6, come
          modificato dall'art.  55  della legge  n.  142/1992,  della
          legge  n.  1316/1951 (Disciplina della   produzione  e  del
          commercio   della  margarina     e  dei  grassi  idrogenati
          alimentari):
            "Art. 4. -    Gli  esercenti  di  fabbriche  di    grassi
          alimentari  solidi  diversi dal burro  o dai grassi suini e
          gli   esercenti di depositi di  vendita  all'ingrosso    di
          detti    prodotti debbono   pagare la  tassa di concessione
          governativa  rispettivamente di L.  10.000 e di   L.  6.000
          sia  per il  rilascio che per la vidimazione annuale  della
          licenza di cui all'art. 1.
            Le licenze di  cui all'art. 1, le  relative    domande  e
          l'apposizione  del visto  annuale alle  licenze stesse sono
          soggette alla   tassa di  bollo  prescritta  dalle  vigenti
          disposizioni".
            "Art.    6. -  1. Le  miscele  ed emulsioni  confezionate
          con  grassi alimentari   di origine   animale o    vegetale
          diversi  dal burro  e dai grassi suini  contenenti piu' del
          2%    di  umidita'  ed un   contenuto di materia grassa non
          inferiore all'80  per cento hanno la denominazione generica
          ed obbligatoria di ''margarina''.
            2.      E'   consentita      la   produzione      e    la
          commercializzazione   con    la  denominazione  ''margarina
          leggera a ridotto tenore  di  grasso'',  delle  miscele  ed
          emulsioni  confezionate   con grassi alimentari  di origine
          animale o  vegetale diversi dal burro  e dai grassi  suini,
          aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 ed
          il 62 per cento.
            3.    E'      consentita   la      produzione   e      la
          commercializzazione,   con la  denominazione    ''margarina
          leggera  a basso  tenore di  grasso'', dei prodotti di  cui
          al    comma  2    aventi un   contenuto di   materia grassa
          compreso tra il 40 ed il 42 per cento.
            4. Si applicano alla margarina  leggera  le  disposizioni
          previste per la margarina dalla presente legge.
            5.   I      grassi   idrogenati  alimentari  hanno     la
          denominazione  generica   ed   obbligatoria   di   ''grasso
          idrogenato''".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.    8  della legge n.
          1526/1956 (Difesa della genuinita' del burro):
            "Art.  8. -   Le ditte   che   abbiano stabilimenti    di
          produzione    di margarina e  di grassi  idrogenati debbono
          tenere  aggiornato, presso gli   stabilimenti   stessi,  un
          registro  di  carico e  scarico  delle materie prime.  Alla
          voce   ''carico'' dovranno essere  specificate le quantita'
          delle materie grasse distinte per qualita' introdotte nello
          stabilimento,  ed alla   voce   ''scarico'' le    quantita'
          delle    stesse  materie  grasse    destinate  alle   varie
          lavorazioni.    Dovranno  altresi'  tenere  aggiornato   un
          registro di carico e scarico  della margarina e dei  grassi
          idrogenati:   alla   voce   ''carico''  dovranno  riportare
          quantitativi di margarina e di  grassi idrogenati prodotti:
          alla voce ''scarico''   i   quantitativi    usciti    dallo
          stabilimento   con l'indicazione  dei   destinatari  e  del
          numero    del  documento  di accompagnamento.  Si intendono
          finiti  e pronti  per  la vendita,  e quindi da  includersi
          alla  voce ''carico''  tutti i  quantitativi di margarina e
          di  grassi   idrogenati, comunque   confezionati, esistenti
          nei locali dello stabilimento.
            La  tenuta  di  un  registro  aggiornato di   carico    e
          scarico    e'  obbligatoria  anche   per i grossisti ed   i
          depositi di margarina  o di grassi  idrogenati.  Al  carico
          dovranno  essere  indicati  il quantitativo introdotto,  la
          ditta produttrice   ed   il   numero del    documento    di
          accompagnamento,  allo scarico i quantitativi venduti ed il
          numero del documento di accompagnamento.
            I  registri di  carico  e scarico  debbono  essere, prima
          del'uso, numerati    e      vidimati    dall'istituto    di
          vigilanza   del  Ministero dell'agricoltura e delle foreste
          competente per territorio.
            Per   le   registrazioni   di  carico  e scarico  di  cui
          sopra   sono riconosciuti idonei  i  libri  tenuti  per  le
          scritturazioni  previste  dal R.D.L.  9  gennaio  1940,  n.
          2,  istitutivo  dell'imposta  generale sull'entrata, o  dal
          testo   unico  per    la  finanza  locale  e  dai  relativi
          regolamenti di  esecuzione. Anche questi  libri    dovranno
          pero'  essere vidimati dall'istituto di vigilanza di cui al
          precedente comma.
            Le spedizioni e  le consegne, da parte di    industriali,
          grossisti e depositi, di margarina  o di grassi idrogenati,
          debbono  esere  sempre  accompagnate  da   un documento dal
          quale risulti il nome  della ditta speditrice,  quello  del
          vettore  e    quello della   ditta destinataria, nonche' la
          denominazione, il peso  netto del  prodotto e la   data  di
          spedizione.
            la  margarina  ed    i  grassi  idrogenati destinati   al
          consumo diretto, confezionati in piu'  involucri,  dovranno
          recare   anche   sugli  involucri  interni  le  indicazioni
          prescritte dall'art.   9 della legge 4  novembre  1951,  n.
          1316".
            -   Il   d.lgs.  n.  123/1993  reca:   "Attuazione  della
          direttiva 89/397/CEE relativa al  controllo  ufficiale  dei
          prodotti alimentari".
            - Il d.lgs. n. 155/1997 reca: "Attuazione delle direttive
          93/43/CEE  e  96/3/CE  concernenti  l'igiene  dei  prodotti
          alimentari".
            - Il d.lgs. n. 156/1997 reca: "Attuazione della direttiva
          93/99/CEE concernente misure  supplementari  in  merito  al
          controllo ufficiale dei prodotti alimentari".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 50  della  legge  n.
          146/1994  (Disposizioni      per     l'adeguamento       di
          obblighi    derivanti dall'appartenenza   dell'Italia  alle
          Comunita'  europee   -  legge comunitaria 1993):
            "Art. 50   (Regolamentazione dei  prodotti).    -  1.  Il
          Governo  emana, con uno o  piu' regolamenti, norme intese a
          rivedere  e riordinare la materia   della  produzione     e
          commercializzazione  dei   prodotti alimentari conservati e
          non, anche se disciplinata con legge.
            2. I regolamenti  di cui al comma 1 sono  adottati con la
          procedura  prevista  dall'art.  4,  comma  5, della legge 9
          marzo 1989, n. 86.
            3.    La     disciplina     della       produzione      e
          commercializzazione    dei prodotti alimentari conservati o
          trasformati:
            a) si conforma ai principi  e    alle  norme  di  diritto
          comunitario   con   particolare   riferimento  alla  libera
          circolazione delle merci, tenuto  conto  dell'art.  36  del
          trattato istitutivo della Comunita' economica europea;
            b)   tutela     gli  interessi    relativi  alla  salute,
          all'ambiente,  alla  protezione  del  consumatore  e   alla
          qualita'  dei  prodotti,  alla sanita' degli animali  e dei
          vegetali,   nel rispetto dei    principi  ispiratori  della
          legislazione vigente.
            4.  In  applicazione di quanto   stabilito al comma 1, le
          disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale  di
          cui  alla  lettera  a)  del comma 3 saranno abrogate oppure
          modificate o sostituite in attuazione della norma  generale
          di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
            5.  I  regolamenti di  cui al  comma 1  possono demandare
          a decreti ministeriali, da adottare  ai sensi dell'art. 17,
          commi 3   e 4, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  la
          emanazione di regole tecniche".
            -  Si riporta  il testo  del comma  2 dell'art.  17 della
          legge  n.  400/1988 (Disciplina  dell'attivita' di  Governo
          e    ordinamento  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
          Ministri):
            "2.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari".
           Nota all'art. 1:
            -  Per il  testo dell'art.  6, come  modificato dall'art.
          55  della  legge  n.  142/1992,  della gia' citata legge n.
          1316/1951, vedi note al preambolo.